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Il diritto internazionale umanitario
Le guerre, come sappiamo, sono sempre esistite. In caso di conflitto armato, il diritto internazionale umanitario protegge i civili e determinati beni e infrastrutture. Inoltre limita i mezzi con cui viene condotta una guerra e proibisce una serie di armi. La storia del diritto internazionale umanitario è strettamente legata alla fondazione della Croce Rossa.
Obiettivi del diritto internazionale umanitario
Le guerre e i conflitti armati hanno conseguenze tragiche per le popolazioni coinvolte. Il diritto internazionale umanitario (DIU) è noto anche come «diritto bellico» o «diritto dei conflitti armati». Il suo scopo è proteggere civili, feriti, malati, prigionieri di guerra, internati, naufraghi, personale sanitario e personale che fornisce assistenza spirituale. Le parti in conflitto devono agire con umanità e senza discriminazioni. Ciò significa che:
gli attacchi a civili o infrastrutture civili sono vietati;
i feriti e i malati devono essere curati;
i prigionieri devono essere trattati con umanità e poter avere un processo giusto.
Il DIU protegge anche beni e infrastrutture civili come ospedali e ambulanze, materiale e aiuti medici. Anche importanti beni culturali come ad esempio monumenti storici, opere d’arte e luoghi di culto godono della protezione del DIU. Il DIU proibisce la distruzione di beni e infrastrutture che hanno un’importanza vitale per la popolazione civile (p.es. impianti per l’acqua potabile). Inoltre vieta di attaccare infrastrutture che contengono elementi pericolosi (p.es. centrali nucleari).
Il DIU limita anche i mezzi e i metodi utilizzati per condurre una guerra. Proibisce mezzi o metodi di conduzione delle ostilità che non distinguono tra coloro che partecipano alle ostilità (i combattenti) e coloro che non vi partecipano, o non vi partecipano più (civili o feriti). Il DIU proibisce le armi che causano ferite o sofferenze inutili. Vieta inoltre i metodi che provocano danni ambientali gravi, estesi e di lunga durata.
IN BREVE
La differenza tra DIU e diritti umani
I diritti umani sono sempre validi e rappresentano un punto di riferimento per gli Stati su come gestire i diritti e le libertà individuali e collettive delle persone. I diritti umani sono diritti inalienabili di cui tutti godono. Tra essi, la libertà di stampa, la libertà di riunione e altri diritti politici che non fanno parte del DIU. In situazioni di emergenza gli Stati possono sospendere temporaneamente in certa misura alcuni diritti umani. Nel caso del DIU questo non è possibile.
Nascita del diritto internazionale umanitario
La storia del diritto internazionale umanitario è strettamente legata alla fondazione della Croce Rossa: con il suo drammatico resoconto della battaglia di Solferino, Henry Dunant riuscì a convincere il Consiglio federale svizzero a convocare una conferenza diplomatica nel 1864. In quell’occasione dodici Stati europei firmarono la prima Convenzione di Ginevra per la protezione dei soldati feriti. Inoltre la croce rossa su sfondo bianco venne riconosciuta come simbolo ufficiale di protezione. Anche l’idea di fondare delle Società nazionali di Croce Rossa si fece strada per la prima volta nel 1864, un anno dopo la fondazione del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
Da allora gli Stati hanno firmato numerosi trattati che disciplinano la conduzione della guerra. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2005 sono il fulcro del diritto internazionale umanitario. Praticamente tutti gli Stati del mondo hanno aderito alle Convenzioni. La Svizzera è depositaria delle Convenzioni di Ginevra: questo significa che i documenti originali delle Convenzioni sono conservati qui.
Il CICR è custode e promotore del diritto internazionale umanitario. Inoltre vigila al rispetto delle Convenzioni di Ginevra e dei loro Protocolli aggiuntivi.
IL NOSTRO IMPEGNO
Esportazioni di materiale bellico
La protezione della popolazione civile e il rispetto del diritto internazionale umanitario devono essere messi in primo piano per quanto riguarda le esportazioni di materiale bellico.
Le esportazioni di armi devono sottostare a disposizioni severe: non bisogna permettere la consegna di armi a Stati che, direttamente o indirettamente, sono parti in un conflitto armato. Un allentamento delle disposizioni è incompatibile con la tradizione umanitaria della Svizzera.
Ci impegniamo affinché l’Ordinanza sul materiale bellico non venga ulteriormente allentata. Il diritto internazionale umanitario e il Trattato sul commercio delle armi (ATT), che la Svizzera ha ratificato nel 2015, devono essere rigorosamente rispettati.
Per un divieto delle armi nucleari
Nel marzo del 2013 si è svolta a Oslo una conferenza tra Stati. Per la prima volta, in quest’occasione si è parlato esclusivamente delle conseguenze umanitarie dell’eventuale esplosione di un ordigno nucleare. Gli Stati partecipanti hanno inoltre discusso delle conseguenze sociali ed economiche di un simile evento: tra esse, gli effetti sul clima e sulla produzione di alimenti. Numerosi esperti hanno confermato che, in caso di impiego effettivo di armi nucleari, non sarebbe più possibile fornire aiuti umanitari sufficienti.
Per questo siamo a favore del divieto delle armi nucleari e ci impegniamo affinché la Svizzera firmi il trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW).
Diffondere la conoscenza
Insieme al CICR, ci impegniamo per diffondere la conoscenza del diritto internazionale umanitario. Come? Ad esempio andando nelle scuoleSi apre in una nuova finestra: le alunne e gli alunni imparano così le regole principali del diritto internazionale umanitario e diventano capaci di riconoscere le violazioni delle regole in una guerra. Scoprono inoltre come il DIU limita le conseguenze di un conflitto.